Appalti: rivalutazione dell’offerta da parte di una nuova Commissione

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia ha precisato l’esatta portata dell’art. 77, comma 11, del Codice degli Appalti,  in cui si prevede che “in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione” e ne è stata esclusa l’applicabilità qualora la rinnovazione della commissione per rendere una nuova valutazione sia stata disposta dal Giudice amministrativo con sentenza.

Nella decisione n.823 del 18 settembre 2019, infatti, si precisa che, pur non ignorandosi il principio espresso dall’art. 77,“non può non rilevarsi che la norma richiamata mal si attaglia al caso in cui l’aggiudicazione non è stata  “annullata”, essendo ancora in itinere il procedimento di valutazione volto a verificare quale debba essere la ditta alla quale aggiudicare l’appalto; né è stata annullata l’esclusione di un concorrente.”.

Il Consiglio di Giustizia, pertanto, conclude affermando che la norma del Codice degli Appalti deve applicarsi solo “allorquando venga in rilievo un vizio che abbia inficiato l’aggiudicazione”, negandosi che la medesima disposizione possa ricomprendere anche “il caso in cui la necessità di modificare la composizione della commissione di gara è sorta nell’ambito del processo amministrativo, in conseguenza di una decisione giudiziaria rimasta ineseguita, ed al fine di consentirne la corretta attuazione.”.

Leggi la sentenza n. 823/2019

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