Appalto integrato: l’allegazione della relazione geologica al progetto esecutivo

Ulteriore conferma del Consiglio di Stato (sentenza n. 1412/2019) dell’ormai prevalente interpretazione giurisprudenziale in materia di necessità dell’allegazione specialistica in caso di appalto integrato.
A fronte delle tesi dell’appellante, infatti, secondo cui anche trattandosi nello specifico di un cd. appalto integrato (cioè un appalto avente a oggetto non solo la realizzazione dei lavori, ma anche la predisposizione del progetto esecutivo, che comprende la relazione geologica), l’aggiudicataria avrebbe dovuto – in sede di offerta e relative dichiarazioni – indicare un geologo, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito come la “più recente giurisprudenza di questa Sezione, superando il precedente contrario orientamento interpretativo, ha affermato che, i concorrenti ad una procedura di appalto integrato di progettazione e lavori devono allegare al progetto esecutivo presentato in sede di gara la relazione geologica solo se contenente integrazioni o modifiche alla corrispondente relazione facente parte del progetto definitivo posto a base di gara.
Solo in tal caso, l’esclusione conseguente alla mancata allegazione della relazione specialistica è determinata dalla carenza di un elemento essenziale dell’offerta (cfr. Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 65; Cons. St., sez. V, 28 agosto 2017, n. 4080; Cons. St., sez. V, 28 ottobre 2016, n. 4553; Cons. St. sez. V, 17 febbraio 2016, n. 630).”.
Il principio di diritto ormai consolidato, dunque, presuppone che l’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipenda dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, “laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante ed in tal caso l’esclusione conseguente alla mancata allegazione della relazione specialistica è determinata dalla carenza di un elemento essenziale dell’offerta” e non già dalla mera carenza formale della relazione.
Top