Chiarimenti ANAC sul calcolo del valore stimato dell’appalto e sul rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi

E’ del 10 luglio 2024 il Comunicato con cui il Presidente ANAC “” (…) stante le riscontrate criticità emerse a seguito di diversi procedimenti di vigilanza (…)”” ha ritenuto opportuno rendere indicazioni generali per una corretta modalità di calcolo del valore stimato dell’appalto, in modo da consentire il rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura, alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Nel documento si è preliminarmente precisato che le indicazioni fornite non trattano delle problematica di coordinamento normativo tra la disciplina in tema di appalti e quella sull’equo compenso, procedendosi così ad un ampio excursus solo sulle vigenti disposizioni che riguardano il d.lgs. 36/2023 e precisamente di quanto previsto dagli artt. 14, 41 e 114 nonché dall’Allegato I.13 del Codice.

Dalla disamina di tali norme se ne è concluso che “”(…) il vigente quadro normativo conferma, pertanto, l’obbligo da parte delle stazioni appaltanti di stimare in via unitaria l’importo totale dei servizi di ingegneria e architettura, assistendosi, in caso contrario, ad un ingiustificato frazionamento degli stessi. (…)””.

Sono state pertanto stilate una serie di indicazioni operative considerata l’esigenza “”(…) di garantire l’omogeneità e la coerenza della progettazione e la conseguente priorità accordata dal vigente codice all’affidamento congiunto e contestuale di tutti gli incarichi di progettazione (…)””.

Le stazioni appaltanti quindi “”(…) al fine di non eludere il divieto di artificioso frazionamento sono tenute a dare priorità – anche nel rispetto di una corretta attività di programmazione di cui all’art. 37 del nuovo codice – all’affidamento complessivo e congiunto della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di un intervento o di un’opera unitaria.

Le stesse devono, altresì, calcolare correttamente – secondo quanto stabilito nel DM del 17 giugno 2016 richiamato nell’Allegato 1.13 del codice – l’importo di ciascuna prestazione da affidare, per poi sommare gli importi stimati per ciascun servizio e/o incarico da affidare ai fini della conseguente applicazione della procedura prevista per l’importo totale dei servizi in questione. (…)””.

Quanto alla corretta determinazione dell’importo da porre a base di gara poi, il Comunicato ricorda come debbano rispettarsi le Linee Guida Anac n. 1 con cui è stato già chiarito che “” (…) Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi (…)”.

In proposito il documento ANAC richiama tutti i principi contenuti nelle Linee Guida n.1, i relativi decreti ministeriali di supporto nonchè le numerose pronunce dell’Autorità con riferimento agli incarichi di progettazione, mentre per quanto concerne la residuale possibilità del frazionamento prevista dall’ultimo periodo dell’art. 14 comma 6 del d.lgs. 36/2023 secondo il quale “un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino” è stato ritenuto opportuno richiamare espressamente le Stazioni appaltanti al rispetto dell’obbligo di adeguata motivazione giustificatrice.

Su questo specifico argomento ANAC ribadisce la posizione della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, sottolineando la necessità che tale motivazione non consista in generiche “ragioni di necessità ed urgenza”, le quali sì consentono “la riduzione dei termini nelle procedure ordinarie o il ricorso alla procedura negoziata ma non certamente giustificano il mancato rispetto delle regole che governano il calcolo dell’importo a base di gara” (Delibera ANAC n. 34 del 26.01.2022).

Da ultimo il Comunicato precisa come le indicazioni fornite in merito alla priorità accordata all’affidamento congiunto di tutti gli incarichi di progettazione riferibili ad un’opera unitaria, funzionale e fruibile, rispetto all’ affidamento disgiunto dei singoli servizi e/o incarichi, “”(…) sono formulate in ragione della specificità delle vigenti disposizioni in materia di progettazione, finalizzate principalmente a garantire l’omogeneità e la coerenza di un intervento o di un’opera unitaria. Resta fermo, in via generale, il favor stabilito dalla normativa, in particolare, dal vigente art. 58, per la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi e finalizzato a garantire – nel rispetto dei princìpi europei – condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese.””.

Leggi il Comunicato del Presidente ANAC del 10 luglio 2024

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