Comunicati del Presidente ANAC del 18 luglio 2018: le novità dall’Autorità Nazionale Anticorruzione

Con 3 distinti Comunicati il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  ha dato notizia, lo scorso 18 luglio, di alcune novità in tema di:

a) Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema del sopralluogo obbligatorio nella fase della manifestazione di interesse nelle  procedure negoziate

b) Aggiornamento dell’allegato alle Linee guida n. 5, contenente l’elenco delle sottosezioni per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei  commissari di gara

c) Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio  dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari.

Quanto al sopralluogo obbligatorio nelle procedure negoziate, era stato segnalato da parte di alcuni operatori economici che, talvolta, anche nelle procedure negoziate le stazioni appaltanti richiedano, tassativamente, l’effettuazione del sopralluogo quale condizione vincolante ai fini dell’eventuale invito alla procedura di gara, da soddisfare già nella preliminare fase della manifestazione di interesse  (es. a seguito di avviso di indagine di mercato),

Ha osservato, dunque, l’ANAC come il sopralluogo obbligatorio sia ammissibile, in termini generali, laddove l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie, riportandosi ad esempio nella Comunicazione del Presidente il paragrafo 114 della relazione illustrativa del bando tipo Anac n. 1/2017 e sottolineandosi come, in senso conforme, debba dedursi dall’articolo 79, comma 2  del Codice dei contratti pubblici, il quale contempla la circostanza che i termini di ricezione delle offerte tengano conto dell’eventualità che le stesse possano essere presentate soltanto previa visita dei luoghi di pertinenza per  l’esecuzione dell’appalto.

Fermo quanto precede, pertanto, l’ANAC ha concluso affermando che “si ritiene che la  scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un  momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle  offerte) non sia legittima, in quanto:

  • fuoriesce  dal perimetro applicativo della disposizione recata dal predetto articolo 79,  comma 2, che collega il sopralluogo alla formulazione delle offerte;
  • determina, in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un  significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo  organizzativo e finanziario, alla competizione per l’affidamento degli appalti  pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non  ricevano l’invito o decidano comunque di non presentare offerta.”.

Quanto all’aggiornamento dell’allegato alle Linee guida n. 5, contenente l’elenco delle sottosezioni per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei  commissari di gara, il Comunicato precisa che le Linee Guida n.5, già approvate approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, sono state oggetto di aggiornamento anche per quel che riguarda le sottosezioni.

Leggi le Linee guida n. 5, contenente l’elenco aggiornato delle sottosezioni per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei  commissari di gara

Quanto alle istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio  dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari, si sottolinea come le medesime vengano emanate, alla luce di quanto disposto dagli articoli 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici, nonché dalle Linee Guida n. 5 il cui allegato, relativo alle sottosezioni è stato, come detto, contestualmente aggiornato.

L’iscrizione degli esperti dovrà necessariamente avvenire tramite l’Applicativo presente sul sito dell’ANAC, specificandosi che l’Albo è operativo dal 10 settembre 2018, mentre ai fini dell’estrazione degli esperti, si sottolinea come l’Albo sia operativo per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019.

Da tale data, dunque, deve considerarsi superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Leggi le Istruzioni operative per per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio  dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari

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