Consorzi di Bonifica e D.Lgs. n. 231/2001: un rapporto da ripensare?

Come noto il D.Lgs. n. 231/2001 disciplina “la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Il dibattito dottrinario e giurisprudenziale che si è aperto all’indomani della emanazione della norma, e che, in verità, ha solo marginalmente trattato l’aspetto specifico in questione, sembra dare per scontata l’applicabilità del D.Lgs. n.231/2001 ai Consorzi di Bonifica sulla base della circostanza per cui la disciplina trova indubbia applicazione agli enti pubblici economici (in tal senso la giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione, è pacifica), e, dunque, appunto, anche ai Consorzi di Bonifica tradizionalmente ricompresi in tale categoria.

Nel trattare alcune questioni concrete ci si è, tuttavia, trovati ad approfondire il tema e si è quindi svolta un’ulteriore riflessione, partendo dalla necessità di una previa verifica della attualità della classificazione dei Consorzi come enti pubblici economici, nonché, ancor prima, della portata (ed attualità) di tale categorizzazione in generale.

L’approfondita analisi conseguentemente svolta ha portato alla conclusione per cui la qualificazione dei Consorzi come enti pubblici economici, in quanto resa con specifico riguardo ad un determinato settore di operatività (i rapporti di lavoro) non può spiegare i propri effetti anche ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, rispetto al quale vengono in rilievo ulteriori caratteri degli Enti di Bonifica, tutti escludenti, secondo una ricostruzione analiticamente compiuta, l’applicabilità delle norme sanzionatorie previste dal testo normativo.

Si è quindi passati a compiere l’ulteriore verifica sul carattere della “territorialità” degli enti di bonifica e sulla natura costituzionale delle funzioni svolte dai Consorzi, tenuto conto del disposto di cui all’art 1 del D. Lgs. n. 231/2001, il quale specifica che:  “1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.”.

Anche sotto tale profilo la disamina ha portato a concludere nel senso che i Consorzi di Bonifica non siano estranei alla definizione di ‘enti pubblici territoriali’  (avendo tanto il carattere delle territorialità, quanto quello della pubblicità), pacifica essendo, d’altro canto, la circostanza che i medesimi esercitano pubblici poteri (si pensi al tema del potere di riscossione dei contributi, nonché ai poteri in materia di polizia idraulica) e che gli stessi svolgono funzioni di rilievo costituzionale (vd. art.44 co.1° Cost.).

Sulla base di tali valutazioni, dunque, si potrebbe motivatamente concludere che i Consorzi dovrebbero ritenersi esclusi dal novero di applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui al D.L.vo 231, con la precisazione per cui l’analisi svolta non ignora affatto ma anzi muove dalla consapevolezza e dalla valutazione della autorevole posizione negli anni assunta sul punto dall’Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la quale se con apposito motivato parere pubblicato sul notiziario ottobre-dicembre 2006 (n.10-12) aveva escluso in maniera categorica l’applicabilità del D.Lgs. n.231/2001, in epoca più recente (a partire dal 2015, circolare n.27 del 17 novembre 2015circolare n.11 del 1° aprile 2016 e circolare n.16 del 9 maggio 2016), ha dato, poi, un indirizzo differente, ritenendo – in ossequio ad una comprensibile e condivisibile cautela – di dover suggerire ai Consorzi associati l’adozione del modello organizzativo di cui alla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti.

In definitiva, pertanto, pur riconoscendosi che, per quanto noto, non esiste ancora un orientamento giurisprudenziale sullo specifico tema e, dunque, non vi è sentenza che esplicitamente escluda i Consorzi di Bonifica dall’applicabilità della normativa sulla responsabilità degli enti, proprio per tale motivo se, da un lato, sembra opportuno osservare un atteggiamento prudenziale e continuare a mantenere (come peraltro suggerito dall’ANBI) l’adozione del modello organizzativo ex D.Lg.s n. 231/2001, sotto altro profilo si ritiene che il tema richieda un maggiore approfondimento, al fine di stimolare un dibattito che porti ad una più ponderata verifica della classificazione dei Consorzi come Enti Pubblici Economici, anche sulla base dell’interesse dimostrato in occasione di numerosi incontri e discussioni sul punto.

Si invitano, così, tutti coloro che fossero interessati a voler intervenire nella discussione, magari prospettando qualche caso specifico passato o attuale e offrendo in tal modo ulteriori spunti di riflessione.

 
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