Dal 1 febbraio 2022 in vigore le modifiche al Codice dei Contratti introdotte dalla Legge europea 2019-2020

È di due giorni fa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (la n. 12 del 17 gennaio 2022) della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 che introduce “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020” e che, all’art. 10, apporta rilevanti modifiche al Codice dei Contratti.

L’entrata in vigore è fissata al 1 febbraio 2022 e tutte le procedure i cui bandi e avvisi saranno pubblicati successivamente a tale data dovranno adeguarsi alle modifiche.

Nello specifico, il citato art. 10 ha dovuto tener conto delle criticità evidenziate dalla Commissione Europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2273/2018, con la quale si era contestata all’Italia l’incompatibilità di alcune disposizioni dell’ordinamento interno in materia di contratti pubblici rispetto a quanto disposto dalle direttive europee relative alle concessioni e agli appalti pubblici tanto nei settori ordinari quanto in quelli speciali, e, dunque, ha apportato le seguenti modifiche:

  • all’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni), comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività”;
  • all’art. 46 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria):

1) al comma 1,

1.1) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta”;

1.2) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: “d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”;

Sul punto il comma 2 dell’art. 10 dispone, inoltre, che, “Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all’obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché  all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.”.

1.3) alla lettera e), le parole: “di cui alle lettere da a) a d)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere da a) a d-bis)”;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;

  • all’art. 80 (Motivi di esclusione):

1) al comma 1, alinea, le parole: “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6,” sono soppresse.

Pertanto, non costituisce più causa di esclusione la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. a carico del subappaltatore; norma che si coordina con l’abrogazione dell’art. 105, comma 6 del Codice che prevedeva l’onere di indicare la terna di subappaltatori.

2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:

“Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo.

Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro”.

La norma si adegua, quindi, ai rilievi sollevati dalla Commissione Europea, nell’ambito della procedura di infrazione ove si era evidenziato come “l’articolo 80, comma 4, del Codice non è conforme all’art. 38, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 57,paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/24/UE in quanto non consentirebbe di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione – pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore”.

3) al comma 5, alinea, le parole: “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6” sono soppresse;

4) al comma 7, le parole: “o un subappaltatore,” sono soppresse;

  • all’art. 105 (subappalto):

1) al comma 4:

1.1) la lettera a) è abrogata, con la conseguenza che, a partire dal prossimo 1 febbraio 2022, non sarà più operante il divieto di subappaltare a concorrenti che hanno partecipato alla medesima gara.

1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80”;

1.3) la lettera d) è abrogata: ciò comporterà che il concorrente non deve più dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, restando fermo, ai sensi del successivo comma 7, che l’aggiudicatario, al momento del deposito del contratto di subappalto, produca le dichiarazioni del subappaltatore inerenti il possesso dei requisiti generali e speciali. In altri termini, non vi è più l’attestazione diretta da parte del concorrente del possesso dei requisiti generali in capo al subappaltatore.

2) il comma 6 è abrogato, con l’abolizione definitiva dell’onere per il concorrente di indicare la terna di subappaltatori.

  • all’art. 113 – bis (Termini di pagamento – clausole finali)

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.”;

“1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.”;

“1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.”;

“1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.”;

“1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.”;

“1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.”;

  • all’articolo 174 (Subappalto)

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.”.

Con la Legge europea, infine, sono stato abrogati sia il comma 18 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che il comma 2 dell’articolo 14 del Regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.

Entrambi prevedevano quote massime per il subappalto.

Vai alla Legge n. 238/2021

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