Dubbi e ripensamenti delle Sezioni tributarie della Cassazione in materia di prescrizione dei contributi consortili

“Deve ribadirsi che la TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi: essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4”.

E’ questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza del 17 maggio 2022, n. 15674, in cui si è nuovamente trattata la questione della prescrizione delle imposte a riscossione periodica e, incidentalmente, anche dei contributi di bonifica, che nella decisione in commento sono stati parificati a tributi locali come TARSU e TOSAP.

Ciò, nonostante solo pochi mesi or sono (27 aprile 2022), sempre la Cassazione, precisamente la 6 Sezione Tributaria, avesse chiarito con l’ordinanza n. 13139/2022 come i contributi consortili siano equiparabili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione con un termine di prescrizione per la riscossione stabilito in dieci anni. 

Nel commentare l’ultimo arresto giurisprudenziale, quindi, deve valere come doverosa premessa la circostanza che, sullo specifico tema dei contributi consortili, l’orientamento giurisprudenziale appare piuttosto oscillante, risultando evidentemente difficoltoso giungere ad un’inquadramento condiviso della natura del contributo impositivo e lasciando ampi margini di incertezza tra gli operatori del diritto.

In quest’ultima fattispecie posta all’attenzione dei Giudici di legittimità, la controversia aveva riguardato il mancato saldo della TARSU per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, rispetto al quale era stata notificata una cartella di pagamento in data 24 giugno 2003 e – successivamente – un’intimazione di pagamento in data 2 gennaio 2013.

Il contribuente, quindi, aveva lamentato la violazione delle norme in materia di prescrizione e in particolare dell’art. 2948 c.c., comma 4, che stabilisce la prescrizione quinquennale per i pagamenti periodici come quello relativo alla TARSU.

Accogliendo il ricorso del contribuente, dunque, la Cassazione ha dichiarato il credito tributario prescritto, ritenendo applicabile al caso di specie il termine prescrizionale breve di cui sopra e confermando in materia di tributi locali la già concorde giurisprudenza di merito (ex multis: CTR Umbria, sez. III, 6 ottobre 2021, n. 295; CTR Sardegna, sez. V, 8 settembre 2021, n. 565; CTP Napoli, sez. X, 15 marzo 2021, n. 2470; contra CTR Lombardia, sez. XXI, 29 aprile 2019, n. 1889).

Ciò che, viceversa, desta profonda perplessità è la statuizione, operata del tutto incidentalmente nella pronuncia di diritto, con cui si è immotivatamente equiparata la natura dei contributi di bonifica a quella dei tributi locali, tanto che, senza neanche sostenersi un’equivalenza sul piano della riscossione o dell’imposizione, si legge apoditticamente in sentenza: “i contributi di bonifica sono tributi locali”.

E la perplessità è vieppiù aumentata a fronte della sopra ricordata circostanza per cui la pronuncia segue di poco una decisione, invece, ben articolata della medesima Cassazione con cui si è ribadito l’orientamento giurisprudenziale che inquadra i contributi consortili nell’ambito dei tributi erariali, prescrivibili, quindi, nel termine decennale.

Come regolarsi, allora, a fronte dei così spesso repentini dubbi e ripensamenti dei Giudici di legittimità circa la natura giuridica dei contributi consortili, da cui consegue la corretta applicazione dei termini prescrizionali di riscossione?

Rimanendo fermi alla statuizione in commento è evidente che la problematica sembrerebbe facilmente superabile, poichè il soggetto impositivo i contributi di bonifica (ossia i Consorzi di Bonifica) non ha pacificamente natura di ente locale.

La Corte costituzionale, infatti, sin dagli anni ‘90 si è costantemente espressa nel senso di negare tale natura “locale” ai Consorzi di Bonifica (C. cost. n. 346/1994 e n. 326/1998).

Ciò, tuttavia, non elide in radice il problema di un concorde inquadramento della natura giuridica dei contributi consortili, che non può prescindere dalla pacifica circostanza per cui il potere impositivo dei Consorzi è sì analogo a quello erariale dello Stato nei confronti dei contribuenti, ma non del tutto al medesimo assimilabile.

Ed invero, come anche affermato dalla Corte Costituzionale che li qualifica “contributi di scopo” (C. cost. 188/2018), i contributi di bonifica possiedono un seppur minimo sinallagma, mentre le imposte erariali sono potestà d’imperio del potere pubblico.

Sembra, dunque, che anche nell’ottica di inquadramento dei contributi consortili in quella dei tributi erariali non vi sia perfetta coincidenza quanto ai presupposti costitutivi delle fattispecie, ragion per cui gli orientamenti giurisprudenziali spesso faticano a trovare un’unanime chiave di lettura interpretativa delle norme tributarie.

Da qui l’oscillante quadro decisorio sul tema della prescrizione in materia di riscossione, che vista la rilevanza non solo in astratto diritto ma anche per i risvolti di pratica esecuzione, meriterebbe un decisivo intervento delle Sezioni Uniti; intervento che dirima definitivamente la questione della natura giuridica dei tributi consortili, così evitandosi che la materia venga affrontata magari superficialmente come davvero sembra essere accaduto nella sentenza in commento.

Leggi la sentenza n. 15674/2022

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