La sentenza n.10 del 25 maggio 2016 ha visto il pronunciamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di documento unico di regolarità contributiva, con riguardo alle questioni della giurisdizione e della regolarizzazione postuma.
Quanto al primo profilo viene affermata la giurisdizione del giudice amministrativo per l’accertamento, in via incidentale, della regolarità del documento; quanto alla regolarizzazione si chiarisce che, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, il c.d. preavviso di DURC negativo e il conseguente invito alla regolarizzazione del medesimo può operare solo nei rapporti tra l’Impresa ed Ente previdenziale e non nei confronti della Stazione appaltante
Il principio di diritto espresso sulla giurisdizione è il seguente: “”Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l’affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l’accertamento inerente alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara”” e viene, altresì, specificato che ““Tale accertamento viene effettuato, nei limiti del giudizio relativo all’affidamento del contratto pubblico, in via incidentale, cioè con accertamento privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale.””
Sulla regolarizzazione postuma, invece, la sentenza chiarisce che ““anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva. L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.””.