Funzioni statutarie dei Consorzi di bonifica e sversamento o abbandono di rifiuti: quali responsabilità?

Con la sentenza n. 5942/2021 la Sezione quinta del TAR Campania si è pronunciata sui presupposti affinchè possa dirsi sussistente la responsabilità per sversamento o abbandono di rifiuti da parte di un Consorzio di Bonifica, in assenza dell’individuazione degli autori materiali della condotta illecita.

La pronuncia è stata resa in un giudizio che vedeva contrapposti un Comune e un Consorzio di Bonifica al quale era stata notificata un’ordinanza sindacale di ripristino dello stato dei luoghi e di smaltimento di rifiuti, abbandonati da ignoti all’interno dell’alveo di un canale consortile.

L’ordinanza impugnata basava i propri presupposti sulla responsabilità in solido cui è tenuto, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità del suolo ove i rifiuti insistono, mentre il Consorzio di Bonifica eccepiva l’insussistenza dei presupposti di legge, chiedendo così l’annullamento del provvedimento di ingiunzione.

Il TAR adito, nell’accogliere il ricorso del Consorzio di Bonifica, ha preliminarmente evidenziato come sia assolutamente da ribadire l’orientamento, già condiviso dalla giurisprudenza amministrativa prevalente, secondo cui l’interpretazione della norma in materia di rimozioni di rifiuti non possa prescindere dall’individuazione di un preciso nesso causale tra la condotta illecita e l’evento dannoso e ciò anche laddove non sia possibile individuare l’autore materiale dell’abbandono dei rifiuti, come nel caso che si stava esaminando.

Pur in tale ipotesi, infatti, non può mai dirsi configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti poichè non vi è spazio per ipotizzare la sussistenza di un’obbligazione meramente propter rem dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene.

In particolare, si legge nella sentenza: “la fattispecie di illecito ambientale disciplinata dall’art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006 è improntata a criteri di rigorosa tipicità, di talché non può residuare spazio alcuno per una responsabilità oggettiva o “di posizione” del titolare del diritto dominicale, come tale non ammessa dal diritto nazionale e da quello europeo”.

La responsabilità in via solidale del proprietario (o di chi ha la disponibilità) di un fondo oggetto di sversamento di rifiuti e che non sia ovviamente autore materiale della condotta, dunque, deve necessariamente essere ancorata alla sussistenza di un obbligo di diligenza, che per la giurisprudenza va comunque sempre valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità e, conseguentemente, va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato.

Ecco allora, che, nell’esaminare in concreto la fattispecie posta al proprio esame, il TAR Campania ha deciso per l’annullamento dell’ordinanza comunale di ingiunzione, poichè con il provvedimento impugnato il destinatario degli obblighi di rimozione e di smaltimento, cioè il Consorzio di Bonifica, era stato individuato solo in forza della mera collocazione territoriale nell’ambito della rete idrica di sua pertinenza dell’alveo in cui erano stati rinvenuti i rifiuti abbandonati, senza alcuna prova di una qualche omissione riconducibile al compimento delle opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria, cui l’Ente era istituzionalmente deputato.

Sul tale particolare aspetto il Collegio ha opportunamente precisato come, non essendo stata provata alcuna relazione tra le funzioni statutarie del Consorzio e lo sversamento o abbandono di rifiuti, l’evento illecito alla base del provvedimento impugnato non poteva essere affatto imputabile all’Ente di Bonifica, essendo questo “istituzionalmente addetto alla sola sistemazione idraulica agraria e alla bonifica idraulica, all’adeguamento della rete scolante, alla regimentazione e regolazione dei corsi d’acqua, per cui non può ritenersi in concreto il legittimo destinatario dell’ordine di smaltimento, atteso che tale ordine esula dalle sue competenze.”.

Nè, ha proseguito il TAR, anche laddove si fosse riuscito a provare un nesso causale tra la condotta (omissiva) del Consorzio e l’abusiva immissione di rifiuti nell’ambiente, sarebbe stato ragionevolmente esigibile l’adempimento da parte del Consorzio di Bonifica di un obbligo di vigilanza e controllo alla stregua di un generale criterio di di proporzionalità, “atteso che ciò avrebbe richiesto una vigilanza continua su un territorio comunale che è di notevole estensione e di difficile controllabilità, considerata anche l’ampiezza del perimetro consortile.”.

Leggi la sentenza del TAR Campania n. 5942/2021

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