Il principio di rotazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Con Atto del 13 marzo 2024 il Presidente ANAC ha chiarito la portata del principio di rotazione negli affidamenti diretti per come ora espressamente disciplinato dall’art 49 del nuovo Codice dei contrati pubblici (d.lgs. 36/2023).

Evidenziando, infatti, come la precedente normativa (il d.lgs. 50/2016) avesse solo enunciato il principio di rotazione, senza darne una compiuta disciplina (ragion per cui per dare attuazione a detto principio ANAC aveva provveduto ad emanare le Linee Guida n. 4 e la giurisprudenza amministrativa a fornire interpretazione al testo normativo), nell’Atto del 13 marzo viene sottolineato come oggi invece l’art. 49 abbia espressamente ribadito la valenza del principio per il sottosoglia, in parte riprendendo e in parte innovando quanto già previsto dal precedente testo del Codice e chiarito dalle Linee Guida n. 4, e regolamentando completamente la materia mediante rinvio agli allegati del Codice (art. 225, comma 16 del d. lgs. 36/2023).

In continuità con la pregressa disciplina, dunque, l’art. 49 del d. lgs. 36/2023 ancora impone il rispetto del principio di rotazione nella fase dell’invito al contraente uscente, con lo scopo di evitare che quest’ultimo, forte della conoscenza della prestazione da realizzare acquisita nel precedente contratto, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici.

Valenza innovativa ha invece il comma 4 dell’art. 49, poichè a differenza di quanto previsto nelle Linee Guida n 4, consente di derogare al divieto del reinvito del contraente uscente, purchè vi sia motivazione circa la contemporanea (e non alternativa) sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ossia struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto.
In assenza della contemporanea sussistenza di detti requisiti quindi scatta il divieto di reinvito e riaffidamento al contraente uscente nel caso di due affidamenti consecutivi aventi ad oggetto la stessa categoria di opere.

In ogni caso l’art. 49, comma 3 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che la stazione appaltante può, con apposito regolamento, ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico.

In tal modo, il principio di rotazione si applicherà solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia, ma la scelta delle fasce deve fondarsi su un’effettiva differenziazione tra lavori ed essere adeguatamente motivata sui valori di riferimento, potendo questi ad esempio tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori.

Sempre in continuità con la pregressa normativa poi il principio di rotazione non si applica, oltre che alle procedure aperte, anche alle procedure negoziate senza bando quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).

In tali casi la partecipazione del contraente uscente non costituisce deroga al principio di rotazione e neppure richiede alcuna esplicita motivazione da parte dell’Amministrazione

Il d.lgs. 36/2023 inoltre non pone più limiti al reinvito degli operatori economici non aggiudicatari in ragione del fatto che, come affermato dalla relazione al nuovo Codice, la contrazione del principio concorrenziale non è giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente contraente.
La rotazione, quindi, ora si ha solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione (il comma 2 fa riferimento al “contraente uscente”), escludendo, invece, dal divieto (in quanto non espressamente previsto) coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l’aggiudicazione.

L’art. 49, comma 6 del d.lgs. 36/2023, infine, per favorire la semplificazione, ha innovato anche per il limite di 1.000 euro già fissato dalla Linee Guida ANAC n. 4 per la deroga al principio di rotazione, innalzandolo fino a 5.000 euro.

Leggi l’Atto del Presidente del 13 marzo 2024

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