Intervento chiarificatore quello dell’ordinanza della Suprema Corte n. 15365 del 13 maggio 2022, che, accogliendo pienamente le difese dell’avvocato Claudio Martino, svolte per l’Associazione di Irrigazione Est-Sesia (AIES) Consorzio di Irrigazione e Bonifica, ha specificato quali siano i presupposti di legittimità delle ordinanze ingiunzioni in tema di autorizzazioni per concessioni di uso di acque irrigue e di bonifica, laddove successivamente alla presentazione dell’istanza venga a mutare la competenza del soggetto deputato a provvedere.
Nello specifico era accaduto che nel lontano dicembre 1999 AIES avesse inoltrato all’allora competente Ministero dei Lavori pubblici domanda di concessione in sanatoria per l’estensione della derivazione d’acqua di un canale anche ad uso industriale.
In pendenza del procedimento di istruzione della domanda in sanatoria, la normativa al tempo vigente (cioè l’art. 23, sesto comma, del D.Lgs. 152/1999) specificava che l’utilizzazione sarebbe potuta continuare, fermo l’obbligo del pagamento del canone e il potere dell’autorità concedente di sospendere in qualunque momento l’utilizzazione,
Proprio in forza di detta norma AIES ha continuato, quindi, a utilizzare la derivazione di cui trattasi in attesa che si concludesse il procedimento autorizzatorio.
E’ però accaduto che, nell’ambito del decentramento delle funzioni amministrative di competenza statale, le Province siano state individuate come organi competenti a provvedere alle autorizzazioni, con la conseguenza che, la Provincia di Novara (dove ha sede AIES) ha emanato un’ordinanza ingiunzione nei confronti dell’Associazione, essendo stato accertato che si era concessa derivazione ad uso industriale ad una società, in assenza dell’originario titolo concessorio per tale uso.
Secondo le prospettazioni della Provincia, infatti, la comunicazione a suo tempo effettuata al Ministero dei Lavori pubblici da AIES non avrebbe avuto più alcuna efficacia dal monento del subentro delle competenze in capo all’Ente provinciale, e, dunque, per poter operare legittimamente l’Associazione avrebbe dovuto inoltrare una nuova domanda.
Da qui la sanzione amministrativa emessa nei confronti di AIES, che si è opposta all’ordinanza ingiunzione giungendo a sottoporre la questione davanti alla Corte di cassazione, dopo che la Corte di Appello di Torina aveva avallato le tesi della Provincia di Novara, ossia la non valenza della comunicazione a suo tempo effettuata da AIES al Ministero dei Lavori pubblici.
Sul punto il Supremo Collegio, dopo aver compiuto una ricostruzione analiticamente dettagliata della normativa cui afferisce la fattispecie “secondo l’ordine cronologico delle leggi rilevanti che si sono succedute, alcune delle quali nelle more non sono più vigenti”, ha puntualmente chiarito come l’ordinanza ingiunzione della Provincia di Novara fosse stata emessa in violazione di legge.
Ed invero nell’Ordinanza in commento si è sottolineato, con ampi richiami giurisprudenziali, come “a fronte della natura permanente dell’infrazione contestata (…) il sopravvenuto passaggio di competenze non ha determinato l’interruzione della permanenza con l’integrazione di un nuovo illecito. Cosi che il diritto di proseguire nell’attività, riconosciuto ex lege, in attesa della definizione della domanda di concessione in sanatoria, scrimina l’unitaria condotta proseguita.
Del resto, ove si aderisse ad una diversa conclusione, si determinerebbe un onere eccessivamente gravoso e ingiustificato a carico dell’incolpato, che sarebbe indebitamente vessato all’avvio di un’ulteriore pratica di autorizzazione, all’esito di un mutamento di competenze a sé non imputabile né all’epoca prevedibile.
Per contro, risponde ai principi generali dell’ordinamento – e in specie di tutelare l’affidamento incolpevole dell’utente che si raffronta con la Pubblica Amministrazione – ritenere che la presentazione della domanda di concessione in sanatoria, prima dell’entrata in vigore del disegno organico di riforma sul decentramento delle funzioni amministrative, non implicasse né l’onere di presentazione di una nuova domanda, né la soggezione alla sanzione amministrativa prevista per il difetto di una tempestiva istanza di sanatoria.
Ne discende che, in difetto di una specifica previsione volta a disciplinare il regime intertemporale connesso al passaggio di competenze, la presentazione al Ministero dei lavori pubblici, all’epoca competente, dell’istanza di concessione in sanatoria per le derivazioni d’acqua, ha comportato la regolarizzazione medio temporis di tale utilizzazione, con la conseguenza che difettavano i presupposti affinché la sanzione fosse irrogata dall’ente divenuto in via sopravvenuta competente”.
Leggi l’Ordinanza n. 15365/2022