La Corte dei Conti chiarisce la differenza tra azione di responsabilità erariale e domanda di accertamento contabile delle ragioni creditorie di un Consorzio di bonifica nei confronti dell’Agente di riscossione

La sentenza n. 39 del 23 febbraio 2023, nell’accogliere le prospettazione difensive dell’avv. Claudio Martino, che assisteva un Consorzio di Bonifica, è stata l’occasione per la Corte di Conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, di chiarire le diversità sussistenti tra l’azione di responsabilità erariale, di competenza della Procura contabile, e la natura dell’azione di mero accertamento delle ragioni creditorie di un Ente impositore nei confronti dell’Agente di riscossione, riconoscendo la legittimazione ad agire del Consorzio di bonifica ai sensi dall’art. 172, lett. d), d.lgs. n. 174/2016.

La norma prevede che ““La Corte dei conti giudica (…) d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato”” e, nello specifico, era accaduto che un Consorzio di bonifica, in forza dell’appena citata norma, avesse convenuto in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo di accertarsi e dichiararsi i gravi inadempimenti della medesima per il mancato assolvimento degli obblighi di legge connessi al proprio ruolo, in relazione all’attività di riscossione ad essa demandata con riferimento alle partite tutte iscritte nei ruoli di contribuenza consortile per un dato periodo.

Conseguentemente si era altresì chiesta la condanna dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione al risarcimento dei danni corrispondentemente arrecati al Consorzio in misura non inferiore all’intero importo dei contributi di bonifica affidati per la riscossione nel periodo contestato e ancora non riscossi o comunque i cui relativi importi non erano ancora stati corrisposti al Consorzio di Bonifica.

Con la sentenza n. 403/2021 della Sezione giurisdizionale regionale Campania, depositata il 19 aprile 2021, tuttavia, la domanda del Consorzio di bonifica era stata respinta, motivandosi la decisione sulla individuata competenza giurisdizionale contabile della controversia e con difetto di legittimazione attiva in capo al Consorzio, pur dandosi atto di come la somma oggetto della richiesta di condanna rappresentasse effettivamente la differenza tra quanto riportato nei ruoli coattivi consegnati dal Consorzio al Concessionario nel periodo contestato con riferimento ai contributi consortili da riscuotere e quanto concretamente riscosso a tale titolo.

Da qui l’impugnazione da parte del Consorzio della sentenza di primo grado innanzi alla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale centrale d’appello, rappresentandosi come nella decisione si fosse incorsi in una palese violazione e falsa applicazione dell’art. 172, co.1, lett. d) c.g.c. con conseguente erroneità della statuizione, laddove si era negata la sussistenza della legittimazione attiva del Consorzio di bonifica ad adire il Giudice contabile.

Nelle difese sviluppate dal Consorzio impositore, infatti, si è evidenziato come la domanda dell’Ente di bonifica fosse basata su presupposti del tutto differenti da quelli che interessano un ordinario giudizio di responsabilità amministrativa, questo sì di competenza esclusiva della Procura erariale avendo ad oggetto singole condotte illecite produttive di danno, caratterizzate dalla sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

La domanda azionata innanzi alla Corte dei Conti dal Consorzio, viceversa, aveva come obiettivo il mero accertamento delle ragioni creditorie dell’Ente impositore nei confronti dell’Agente della riscossione, quali scaturenti dal rapporto esattoriale, e, dunque, proprio tale presupposto ben giustificava la piena legittimazione attiva del Consorzio stesso.

Ed invero le violazioni contestate si sarebbero potute denunciare e far valere solo dal Consorzio di bonifica, ferme restando le (non sovrapponibili) prerogative della Procura con riguardo alla diversa fattispecie della responsabilità contabile dell’Agente per la riscossione.

La Corte dei Conti, dunque, nella sentenza in commento, dopo ampia illustrazione delle posizione delle parti e opportuni richiami alla giurisprudenza tanto della Corte stessa che del Supremo Collegio, ha precisato l’esatta qualificazione della domanda avanzata dal Consorzio individuandola, in accoglimento delle prospettazioni difensive dell’Ente di bonifica, proprio in termini di verifica contabile (di natura essenzialmente dichiarativa) dei rapporti di dare/avere tra Consorzio ed Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione ai ruoli coattivi consegnati dal primo alla seconda nell’arco temporale contestato e in funzione del solo accertamento delle ragioni di credito dell’Ente impositore verso l’Agenzia.

Sotto questo punto di vista la sentenza ha precisato come: ““(…) va rimarcato che i fatti costitutivi della domanda azionata risiedono in pretese ragioni creditorie, strettamente attinenti al rapporto esattoriale (ai relativi rapporti dare/avere), asseritamente discendenti da comportamenti negligenti dell’esattore nell’esercizio della funzione pubblicistica di riscossione, pretese creditorie essenzialmente parametrate, in maniera del tutto significativa, all’importo dei ruoli consegnati e non riscossi nel periodo di riferimento. (…)“”, concludendosi come ““(…) Alla domanda, come riformulata nei termini sopra esposti, risultano, dunque, estranee finalità tipicamente risarcitorie, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della Procura erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto delle inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto responsabile, dei presupposti specifici della predetta responsabilità. Trattasi, infatti, di domanda volta alla mera verifica dei rapporti di dare-avere tra i soggetti del rapporto esattoriale, in funzione del semplice accertamento di eventuali ragioni di credito dell’Ente impositore verso l’agente della riscossione, quali scaturenti dal medesimo rapporto. Essa, pertanto, non persegue un accertamento di merito sulla sussistenza o meno degli specifici elementi strutturali della responsabilità amministrativa (danno erariale, condotta antigiuridica, nesso eziologico, elemento soggettivo del dolo o della colpa grave). Viene, dunque, in rilievo un’azione non sovrapponibile a quella per danno erariale, di competenza esclusiva della Procura contabile, e, dunque, sicuramente esperibile nelle forme del giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d, c.g.c. (…).””.

In definitiva, pertanto, all’esito della disamina condotta nel giudizio di appello, la Corte dei Conti ha accolto il ricorso del Consorzio di bonifica, riconoscendone la legittimazione attiva ex art. 172, lett. d, c.g.c. e dichiarando ammissibile il relativo ricorso, con rimessione degli atti al primo giudice perché, in diversa composizione, si pronunci sul merito del giudizio.

Leggi la sentenza n.39/2023 della Corte dei Conti sezione giurisdizionale centrale d’appello

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