La giurisprudenza conferma l’applicabilità del calcolo del MIT per la soglia di anomalia dopo lo “sblocco -cantieri”

Nel mese di luglio avevamo dato notizia dell’interpretazione data dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della nuova formulazione dei comma 2 e 2 bis dell’art. 97 del Codice degli Appalti, modificato dalla L. n.55/2019, che prevede un sistema differenziato di calcolo per la rilevazione delle offerte anormalmente basse in virtù della circostanza per cui alla gara siano ammesse offerte in numero pari o superiore a 15 (comma 2) oppure in numero inferiore (comma 2-bis).

Ad oggi si registrano già tre provvedimenti dei Giudici amministrativi (ordinanza TAR Lombardia – Milano, n.937/2019, ordinanza TAR Calabria – Catanzaro n.363/2019, sentenza TAR Sicilia – Catania n.2191/2019) che confermano la correttezza del criterio di calcolo stabilito dal Ministero e, di contro, giudicano errato l’operato delle Stazioni appaltanti che non si attengano all’interpretazione del MIT.

In particolare nella sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 2191 del 16 settembre 2019 si è precisato come “Ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia, a norma del comma 2 della lett. d) dell’art.97 del codice, si procede come segue: “la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi ci cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)”.

Come correttamente ritenuto dalla ricorrente, la norma prevede una sottrazione tra la soglia calcolata alla lettera c) (nel caso individuata dalla stazione appaltante in 24,74289 %) e il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) – e quindi 8X6, ossia 48, essendo la somma dei ribassi di cui alla lettera a) pari a 284,8671 – applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) (pari a 24,74289) e quindi 24,74289*48% pari a 0,4819; ne consegue che sottraendo 24,74289 e 0,4819 si ottiene 24,26099 e non la cifra individuata dalla stazione appaltante in 24,62365, con le dovute conseguente in termini di aggiudicazione, secondo i ribassi di cui al detto verbale.

Insomma, la lettera della norma in questione induce a ritenere che l’operazione matematica di “decremento” di cui all’art.97, co.2, lett. d) cit., indica una sottrazione tra i due valori come sopra individuati, mentre l’espressione “valore percentuale” fa riferimento alla grandezza numerica oggetto della sottrazione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, ord. n. 937 del 25 luglio 2019).

Di contro, l’operazione effettuata dall’amministrazione – ossia 24,74289 % (soglia lett. c) x 0,4819/100 = 24,74289 – 0,1192 = 24,62365 – non appare in linea con la lettera della norma in questione.”.

Di particolare importanza, quindi, ai fini del corretto metodo di calcolo della soglia di anomalia, sono le parole del TAR laddove si conclude che “Peraltro, secondo quanto emerge dalla stessa memoria difensiva dell’amministrazione, il criterio ritenuto corretto dalla ricorrente – che, come detto, secondo il Collegio è quello più aderente al dato letterale – è stato di recente ritenuto corretto dal Mit.”.

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