La stipula di contratti a rischio di infiltrazione mafiosa

Un’interessante sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (la n. 151172016) si esprime in materia di informazione antimafia in ordine all’affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto l’esercizio di attività economiche esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, come previste dal comma all’art. 1, comma 53, L. n. 190 del 2012.

Si tratta di: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

Trattandosi di una previsione tassativa, al di fuori delle ipotesi ivi espressamente contemplate, la verifica dell’insussitenza di tentativi di infiltrazione mafiosa va attuata, sussistendone i presupposti di legge, mediante gli strumenti delle informative e della comunicazioni antimafia ex D.Lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia).

Alla luce di tali principi, dunque, la decisione n. 1511/2016 chiarisce come “In base all’ art. 1, comma 52, della L. n. 190 del 2012, come modificato dall’ art. 29 del D.L. n. 90 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014 ), ai fini della stipula di contratti per le attività economiche ritenute maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiose previste dal comma 53, le amministrazioni appaltanti sono obbligate a consultare le c.d. “white list” istituite presso ciascuna Prefettura. Tale iscrizione ha l’effetto di soddisfare i requisiti per la comunicazione e l’informazione antimafia per l’esercizio di tali attività (cfr. art. 1, comma 52, della L. n. 190 del 2012).”

Per le predette attività indicate all’ articolo 1, comma 53, della L. n. 190 del 2012, dunque, le amministrazioni possono procedere all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti solo previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nel citato elenco.

Inoltre, dalla speciale previsione secondo cui la sola presentazione della domanda di iscrizione può essere ritenuta idonea condizione per l’affidamento del contratto (salvo il recesso della stazione appaltante in caso di sopravvenuto diniego, ex art. 94, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011) può ricavarsi, in via interpretativa, la sussistenza di una regola generale che attribuisce all’iscrizione delle imprese nei medesimi elenchi la natura di condizione necessaria per ottenere l’affidamento di contratti che abbiano ad oggetto esclusivo i settori di cui al comma 53 dell’ art. 1 della L. n. 190 del 2012 (come anche evidenziato dall’atto di segnalazione ANAC n. 1 del 21 gennaio 2015), ciò che rende l’iscrizione, di fatto, obbligatoria per l’accesso alle relative procedure di evidenza pubblica.

La sentenza, infine,  evidenzia con chiarezza come “dal divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’ art. 1, comma 2, della L. n. 241 del 1990, può trarsi anche il convincimento che tale obbligo di iscrizione non sussista per gli operatori che intendano partecipare alle procedure di evidenza pubblica indette per la stipulazione di contratti in settori diversi da quelli di cui all’ art. 1, comma 53, della L. n. 190 del 2012 o che, non abbiano ad oggetto esclusivo tali attività.”

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