Con la risposta n. 401 del 10 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha dato riscontro all’interpello formulato da un’impresa che nell’ambito di un procedimento di realizzazione di lavori relativi a viabilità, a fronte di una più ingente richiesta risarcitoria dell’appaltatore, ha proposto un componimento bonario della lite mediante definizione della stessa per mezzo di una somma a saldo e tralcio e chiedeva, perciò, chiarimenti sul se e in base a quale aliquota dovesse aggiungersi l’IVA all’importo transatto.
Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate per stabilire il corretto trattamento impositivo applicabile a somme dovute a seguito di un accordo transattivo, occorre preliminarmente verificare se ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e, sul punto, viene ampiamente condiviso l’orientamento del Supremo Collegio (da ultimo Cass. n. 20233/2018 e n. 23668/2018) che ravvisa nella transazione una prestazione di servizi agli effetti Iva, configurandosi una fattispecie in cui sussiste il rapporto sinallagmatico tra l’assunzione di un obbligo di non fare (che si sostanzia nella rinuncia alle liti) e l’erogazione di un corrispettivo a fronte dell’assunzione di un tale obbligo.
La somma dovuta sulla base di una transazione, pertanto, deve ritenersi soggetta ad IVA e quanto all’aliquota applicabile, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come sia indispensabile individuare la natura delle opere oggetto del contratto di appalto, poichè l’importo agevolato del 10% troverà applicazione solo trattandosi di costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per come espressamente disciplinate dalla legge e, quindi,
- nel primo caso di strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica.
- nel secondo caso di asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, aree verdi di quartiere.