L’assicurazione dei dipendenti interni nel Codice dei contratti

Con il parere n. 2163/2023 il Servizio supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture ha chiarito a quali figure si debba fare riferimento nel momento in cui l’art. 45 comma 7 lett. c) del D.Lgsl. 36/2023 preveda che “una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale “.

Il quesito, nello specifico, chiedeva delucidazioni su: “1) quali siano le figure interne per le quali vige tale assicurazione obbligatoria (Progettista, come espressamente previsto nel codice precedente? RUP? Altre figure?) 2) se tali assicurazioni obbligatorie siano a carico totale dell’Ente (se non sussiste capienza in quell’accantonamento?) 3) in caso siano riferite solo al progettista (anche verificatore interno progetti?), se l’Amministrazione possa , ai sensi del principio di fiducia di cui all’art. 2 comma 4 del nuovo codice, individuare una platea più ampia di dipendenti interni coinvolti nel procedimento d’appalto (in primis RUP)”.

Questa la risposta interpretativa resa: “Le figure per le quali vige l’obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell’art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell’allegato I.10, se presenti all’interno della stazione appaltante. In relazione al secondo quesito, si precisa che l’assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell’intervento.“.

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