Legittima l’adesione di un Consorzio di Bonifica a un’organizzazione professionale agricola

Un’interessante e recente decisione del Tribunale Amministrativo per la Sardegna ha sottoposto ad articolata verifica la possibilità per un Consorzio di Bonifica di aderire ad un’associazione di categoria (nel caso specifico la Coldiretti), sulla base della rivendicata qualità di datore di lavoro agricolo.

E’ infatti accaduto che gli atti amministrativi con cui un Consorzio ha deciso di aderire all’associazione di categoria siano stati impugnati da un’altra organizzazione professionale (nello specifico la Confagricoltura), la quale ha chiesto al TAR della Sardegna di dichiararne l’illegittimità sulla base di svariati motivi, tutti incentrati sul mancato rispetto da parte del Consorzio delle proprie finalità istituzionali.

A fronte delle censure mosse dalla Confagricoltura, il TAR ha preliminarmente precisato come per dirimere la controversia il nodo principale da sciogliere sarebbe stato quello di verificare la possibilità per un Ente di Bonifica di aderire ad un’associazione di categoria in forza della sua supposta qualità di datore di lavoro agricolo e della libertà di associazione che in astratto anche gli Enti pubblici godono e che tuttavia la ricorrente riteneva non poter sussistere nel caso di specie.

Proprio su tale punto, quindi, si sono incentrate le osservazioni del TAR, che non condividendo le tesi della ricorrente Confagricoltura ha precisato come ” non può essere negato a prescindere il diritto di un ente, quale il Consorzio di Bonifica, che è ente pubblico economico, di aderire ad una associazione di categoria, se esso rivesta la qualità di datore di lavoro agricolo.

Costituisce una inversione logica quella operata dalla ricorrente per cui “essendo preclusa al Consorzio l’adesione ad un’organizzazione di categoria, è evidente che il Consorzio non può essere considerato quale datore di lavoro agricolo, che instaurando rapporti privatistici, ha diritto di conferire il mandato di rappresentanza sindacale, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334” (pag. 8-9 memoria di replica).

La libertà di associazione del Consorzio e, se si vuole, la sua latitudine, non può che essere riguardata rispetto alla sua natura, da un lato, di ente pubblico economico e, dall’altro, se ritenuta sussistente, di datore di lavoro agricolo.

Dunque, posta la premessa circa la peculiare natura di ente pubblico economico, la possibilità per il Consorzio di aderire ad una associazione di categoria dei datori di lavoro agricoli, al fine di rendere la delega ex art. 11 L. n. 334/1968, va riguardata proprio in relazione alla possibilità di qualificare il Consorzio come datore di lavoro agricolo e non già viceversa.”.

In altre parole, continua la sentenza, non deve essere verificata a monte e in generale la possibilità di adesione ad una associazione di categoria del Consorzio e, escludendola, negare poi che lo stesso possa essere considerato datore di lavoro agricolo; bensì, “deve essere valutata la natura di datore di lavoro agricolo o meno in capo al Consorzio e, in caso di risposta affermativa, potrà essere riconosciuta la libertà di associarsi ad una associazione di categoria di datori di lavoro agricoli.”.

Ciò posto, proprio sulla base di tali considerazioni, il TAR Sardegna ha ritenuto di poter rigettare le argomentazioni spese dalla ricorrente in merito alla assenza di compatibilità tra il fine istituzionale perseguito dal Consorzio e la sua associazione alla Coldiretti.

Se infatti la natura dell’Ente di bonifica è quella, pacificamente, di ente pubblico economico, tale circostanza, ha chiarito il TAR, deve dirsi rilevante, “in quanto, come noto, la loro natura è ibrida: se, da un lato, partecipa del carattere pubblico, dall’altro opera in veste imprenditoriale, con gli strumenti del diritto privato, con la conseguenza che tutte le attività che vengono poste in essere in ottica imprenditoriale sono regolate dal diritto civile (cfr. Cass. Civ., S.U., 15 luglio 1993, n. 7841).

Tale profilo, quindi, si salda con la verifica in ordine alla possibilità di qualificare il Consorzio come datore di lavoro agricolo, e nel caso di specie la circostanza è stata senz’altro riconosciuta.

“Invero, è condivisibile la replica operata dal Consorzio in tal senso al ricorso nel richiamare l’art. 6 della L. n. 92 del 1979, che riconosce, in relazione alla normativa previdenziale, che siano lavoratori agricoli dipendenti quelli assunti dai “b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione”.

Per converso, è dunque evidente che il consorzio di bonifica si pone quale datore di lavoro agricolo rispetto ai dipendenti e ciò è confermato dall’art. 3, L. n. 1655/1962, anch’essa richiamata dal Consorzio resistente, che dispone che “i contributi di cui all’articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio: (…) d) i Consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti all’assicurazione contro le malattie e al fondo di accantonamento dell’indennità di anzianità”.“.

Proprio da questo pacifico impianto normativo, pertanto, il TAR ha confermato la natura di datore di lavoro agricolo del Consorzio, tenuto in quanto tale al versamento dei contributi all’INPS, con la conseguente legittimità della delega all’associazione di categoria di cui all’art. 11 L. n. 334/1968, che dispone come “su richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell’agricoltura a carattere nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura ad assumere la riscossione, per conto delle associazioni, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale e per l’integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti da contratti collettivi di lavoro.

I rapporti tra il servizio e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all’approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accerterà in ogni caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l’espletamento del servizio e che il servizio sia sollevato da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti dall’applicazione della convenzione. (…)“.

Nè tale delega ha nello specifico comportato lo svilimento della rappresentatività di Confagricoltura, come paventato dalla ricorrente, aggiungendo pure che in ogni caso prima dell’adesione il Consorzio avrebbe dovuto esperire una procedura ad evidenza pubblica.

Non solo, infatti, il Consorzio ha nel merito documentato la maggiore rappresentatività di Coldiretti ma il TAR ha anche potuto escludere che l’attribuzione della delega di cui trattasi debba essere conferita previa procedura ad evidenza pubblica, posto che non vi è alcuna remunerazione che viene conseguita dall’associazione di categoria e che neppure sarebbe possibile qualificare la delega in esame come un appalto di servizi, che è fattispecie del tutto estranea a quella che occupa, neppure essendo possibile affidare, in senso tecnico, il supposto “servizio” di cui all’art. 11 L. n. 334/1968.

In conclusione, dunque, riconosciuto che un Consorzio di Bonifica sia qualificabile come datore di lavoro agricolo soggetto all’obbligo contributivo, questi ben può operare la delega in favore di una associazione di categoria, la cui individuazione è discrezionale e non sottoposta ad una procedura ad evidenza pubblica, tanto più che, nel caso di specie, come sottolineato dal TAR, la scelta operata dal Consorzio è stata congruamente motivata, “con argomentazioni che non appaiono irragionevoli o illogiche, né fattualmente smentite dagli elementi portati in giudizio dalla ricorrente.”

Leggi la sentenza del TAR Sardegna n. 584/2022

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