Modalità operative in caso di risoluzione del contratto e riaffidamento dei lavori: il parere del Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture

Una stazione appaltante che, a seguito di risoluzione del contratto di appalto, intendeva procedere, a norma dell’art. 110 comma 1, del d.lgs. 50/2016, a interpellare progressivamente e secondo la relativa graduatoria i soggetti che avevano partecipato all’originaria procedura di gara (nel caso di specie procedura aperta con criterio del prezzo più basso), ha rivolto al Supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture un quesito al fine di stipulare correttamente il nuovo contratto per il completamento dell’opera, visto il rilevante numero delle ditte utilmente collocate nella graduatoria finale della gara di appalto (ben 38).

La Stazione appaltante quindi ha formulato il seguente quesito: “1) se la stazione appaltante è obbligata a seguire necessariamente il dettato normativo dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016, interpellando singolarmente e progressivamente tutte le ditte utilmente collocate nell’originaria graduatoria, fino a trovare quella disposta ad eseguire le opere rimanenti alle medesime condizioni dell’originario appaltatore (stesso ribasso d’asta)? In questo caso, per abbreviare i tempi, è possibile inviare un unica richiesta di interpello contemporaneamente a tutte le ditte? 2) se la stazione appaltante, in luogo del predetto art. 110, può procedere ad effettuare una nuova gara di appalto?”.

A fronte di tali interrogativi, quindi, lo scorso 18 luglio il Supporto giuridico ha fornito il parere identificato con il n.1831 e con cui si chiarisce come: “Sul primo quesito, la risposta è positiva, visto l’art. 110, co. 1 e 2, d.lgs. 50/2016. La risposta al secondo quesito è negativa; l’interpello deve essere posto progressivamente, in ossequio al dettato legislativo, con possibilità di interpellare gli operatori economici che seguono in graduatoria solo in caso di rifiuto del precedente interpellato. Anche la risposta al terzo quesito è negativa. Invero, vi è l’obbligo per la stazione appaltante di avvalersi degli esiti della competizione espletata e di attenersi alla graduatoria formulata, senza che sia possibile, al riguardo, alcun esercizio di discrezionalità, né sulle modalità da seguire per il nuovo affidamento, né sul procedimento di scorrimento della graduatoria, vincolato al rispetto dell’ordine di classificazione dei concorrenti.”.

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