Un parere di precontenzioso e uno in funzione consultiva, rispettivamente del 26 marzo 2024 e del 10 aprile 2024, sono stati l’occasione per ANAC di dare chiarimenti in ordine all’annullamento di gara in autotutela per susseguente interdittiva antimafia e alla derogabilità del termine di pagamento delle fatture da parte delle Stazioni appaltanti.
INTERDITTIVA ANTIMAFIA
In presenza di una informativa interdittiva, la Stazione appaltante deve adeguarsi agli accertamenti eseguiti dal Prefetto, e dunque procedere all’annullamento dell’aggiudicazione anche se l’esito dell’informativa interdittiva sia sopraggiunto successivamente.
Con questo principio ANAC ha sottolineato come sia necessario conformarsi all’interdittiva “annullando in autotutela l’aggiudicazione disposta, per perdita in capo al concorrente del requisito dell’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa” e ciò anche se il provvedimento interdittivo è oggetto di impugnativa da parte dell’operatore economico aggiudicatario.
In particolare si legge nel parere di precontenzioso come “Sebbene le informazioni interdittive postume sopravvengano cronologicamente all’aggiudicazione, nella struttura del procedimento di evidenza pubblica ne costituiscono tuttavia un antecedente logico, un atto presupposto con efficacia viziante e non direttamente caducante, nel senso che le stesse aggiudicazioni non cadono automaticamente ma occorre appositamente rimuoverle. Il riferimento inequivocabile alla documentazione antimafia avente effetto interdittivo rilasciata dal Prefetto non lascia margini per ipotizzare esclusioni basate su accertamenti e valutazioni effettuate autonomamente dalla stazione appaltante”.
Leggi il parere di precontenzioso del 26 marzo 2024
PAGAMENTO DELLE FATTURE
Una stazione appaltante non può indicare nel contratto di un appalto di servizi che un termine di pagamento delle fatture è a 120 giorni invece che è a 30 come per legge, poichè l’autonomia dell’ente non può condurre a tali discostamenti
Sulla base di tale principio espresso in funzione consultiva, ANAC ha ritenuto che la disciplina di gara nel caso sottoposto al suo esame potesse essere eterointegrata dalla normativa di riferimento, cosicchè il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento era da intendersi a “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016, individuando il fondamento di tale operazione ermeneutica nell’articolo 1339 c.c., applicabile, secondo ANAC anche al contratto la cui clausola sulle tempistiche di pagamento, che ne costituisce elemento essenziale, non può essere apposta in violazione di una norma imperativa.