Il Tar Piemonte, con la sentenza n. 414/2017, si è espresso, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, in ordine ai criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per come disciplinati dall’art. 95, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, indicando quali siano le condizioni di sufficienza della motivazione qualora la stazione appaltante abbia indicato in meri termini numerici i criteri di valutazione.
In particolare il Tribunale Amministrativo piemontese ha specificato come “”Ai sensi dell’art. 95, commi 8 e 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo; viceversa, in assenza della predisposizione di subcriteri o di griglie di valutazione particolarmente dettagliate, la Commissione di gara può supplire al deficit motivazionale, insito nel punteggio numerico abbinato a criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici, esplicitando le ragioni dell’attribuzione del punteggio stesso””.
Il principio di diritto enunciato conferma quanto già sostenuto dall’Anac nelle proprie Linee guida n.2 del 21 settembre 2016, n. 1005, laddove espressamente si era previsto che ““in relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni””.