Opere superspecialistiche in subappalto e limite del 30%

Nell’annoso tema del limite del 30% quale quota subappaltabile per le opere superspecialistiche, l’ANAC ha fornito alcuni chiarimenti pronunciando la Massima n.213/2021 resa nel Parere di precontenzioso n. 771/2021.

Un’Impresa, infatti, che aveva partecipato alla procedura dichiarando di possedere l’attestato di qualificazione per la categoria di lavori prevalente OG1 e di subappaltare al 100% i lavori relativi alla categoria scorporabile OS30 (SIOS), aveva chiesto all’Autorità di esprimersi in ordine alla legittimità del provvedimento di esclusione disposto dalla Stazione appaltante nei propri confronti in quanto ritenuta un concorrente “privo dei requisiti di partecipazione, stante il mancato possesso dei requisiti nella categoria SOA OS30 (SIOS), il cui possesso è prescritto al punto 3 della lettera d’invito, conformemente al dettato normativo vigente, non essendo ammesso l’avvalimento ed essendo consentito il subappaltato nei limiti del 30% e non al 100%” in ragione del contenuto normativo dell’articolo 105, in virtù delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021.

Sul punto, quindi, l’Autorità, dopo aver ampiamente illustrato lo stato del dibattito, anche in considerazione delle pronunce giurisprudenziali nazionali e comunitarie nonchè delle posizioni prese dall’ANAC stessa, si è così espressa: “Le opere superspecialistiche, c.d. SIOS, in quanto opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, sono soggette a un regime normativo in deroga alle norme generali sotto diversi profili, che si giustifica nelle intenzioni del legislatore con l’esigenza di assicurare alla stazione appaltante che l’esecuzione di tali opere sia effettuata soprattutto dall’appaltatore qualificato. Le sentenze della Corte di giustizia del 26 settembre 2019 (causa C-68/18) e del 27 novembre 2019 (causa C-402/18) non appaiono determinare la disapplicazione del limite percentuale del trenta per cento per le SIOS non risultando in esse alcun riferimento alle opere stesse né tantomeno alla loro natura e al regime normativo speciale che le contraddistingue. Tale limite trova tuttavia applicazione solo qualora le categorie superspecialistiche siano di importo superiore al dieci per cento dell’intero appalto.”.

Leggi il Parere di precontenzioso n. 771/2021

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