Un’interessante pronuncia del Tribunale Amministrativo per il Veneto (la n. 695 del 27 giugno 2018) ha chiarito il ruolo e le prerogative del Responsabile Unico del Procedimento in ordine all’ammissione od esclusione degli operatori economici partecipanti ad una gara, alla luce delle norme del nuovo Codice degli Appalti.
La vicenda esaminata dai TAR prende le mosse dall’impugnazione del provvedimento di esclusione da una gara da parte di un concorrente, il quale eccepiva l’incompetenza del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato a procedere in tal senso.
Ciò sul presupposto che il comma 3 dell’art. 31 Dlgs n. 50/2016 (pure nell’interpretazione datane dalle Linee Guida n. 3 emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione) attribuisce la competenza a determinare l’esclusione di un operatore economico dalla gara al Responsabile Unico del Procedimento.
Viene, dunque, espressamente affermato che:
“”La giurisprudenza amministrativa, nell’interpretare il citato art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il quale, peraltro, amplia la dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), ha stabilito che la disposizione richiamata delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali (cfr. T.A.R Campania, Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884), competenza che si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito “pacifico” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983 e giurisprudenza ivi richiamata). Il Collegio ritiene che tali esiti giurisprudenziali – che si condividono e ai quali si intende dare continuità – ben colgano la volontà del legislatore (racchiusa nella richiamata disposizione) di identificare nel responsabile unico del procedimento il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti. Come affermato da Cons. Stato, Comm. spec., 25 settembre 2017, n. 2040, anche dopo l’intervento correttivo recato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 resta confermata <<l’assoluta centralità del ruolo del rup nell’ambito dell’intero ciclo dell’appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, trasparenza e efficacia dell’azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicistica>>””.
Ne consegue, pertanto, che, in assenza di una disposizione contraria, contenuta in norme regolamentari nella lex specialis, un soggetto diverso dal RUP, come il dirigente, non può adottare un provvedimento di esclusione, poichè, precisa il il TAR Veneto, “”(…) l’utilizzo dell’avverbio “specificatamente” nell’art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 impone – affinchè si possa riconoscere che un compito possa e debba essere svolto da un soggetto diverso dal RUP – che detta attribuzione avvenga “in modo specifico, dettagliato, distintamente” (…)””.
Anche le Linee Guida n. 3 dell’ANAC sui poteri del RUP in materia di ammissioni ed esclusioni degli operatori economici, inoltre, depongono nel senso statuito dai Giudici Amministrativi.
Ed invero, si legge nella sentenza n. 695/2018:
““(…) Le conclusioni raggiunte supra, già di per sé sufficienti a ritenere fondata la censura di incompetenza, sono corroborate dalle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» dell’ANAC (approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017), secondo le quali (punto 5.2., verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, richiamato dal successivo punto 8, in relazione ai compiti del RUP per gli appalti di servizi, forniture e concessioni di servizi) “Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”.
A giudizio del Collegio, le citate Linee Guida n. 3, nella parte richiamata hanno riservato alla discrezionale valutazione organizzativa delle singole stazioni appaltanti la scelta se demandare il controllo della documentazione amministrativa al RUP, ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico, ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato; tuttavia, contestualmente, le stesse Linee Guida hanno stabilito che in ogni caso (e, quindi, sia quando il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP sia quando è svolto da un seggio di gara istituito ad hoc oppure da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato) il RUP è chiamato ad esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. (…)””.
Leggi la sentenza del TAR Veneto n. 695/2018
Leggi le Linee Guida n. 3 dell’ANAC