Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022 il regolamento recante gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative da utilizzare negli appalti pubblici, riportati nell’allegato A del decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Gli offerenti e gli appaltatori, inoltre per semplificare le procedure, devono presentare alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell’Allegato B del medesimo decreto.
Il regolamento è applicato alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento ossia il 29 dicembre 2022 mentre, laddove si trattasse di contratti senza pubblicazione di bandi odi avvisi, il regolamento è da applicare qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Il decreto 193/2022 precisa che le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti e in tal caso ciascuna garanzia potrà essere prestata sia con atti separati per ogni garante e per la relativa quota sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote, fermo che la suddivisione per quote opera solo nei rapporti interni ai garanti, sussistendo il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Si evidenzia, però, che qualora la garanzia è presentata per l’importo complessivo, la solidarietà nei confronti della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante.
Resta comunque la responsabilità piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante.
Infine, le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitariamente nell’unico atto, corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.