Quali conseguenze alla scadenza del termine annuale di efficacia interdittiva del provvedimento antimafia?

La terza sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 8309/2021, pubblicata il 13 dicembre 2021, ha precisato quali siano le conseguenze del decorso del termine di efficacia dell’interdittiva antimafia, affermando il seguente principio di diritto: “Al decorso del termine annuale di efficacia interdittiva del provvedimento antimafia  ex art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 non va attribuito l’effetto di determinare automaticamente la perdita di efficacia del provvedimento interdittivo, ma quella di legittimare il soggetto interdetto a presentare un’istanza volta a sollecitare il riesame del provvedimento medesimo, alla luce delle circostanze sopravvenute alla sua adozione e tali da giustificare la rivalutazione da parte della Prefettura dei relativi presupposti, ovvero consentire recta via alla Prefettura di procedere alla attualizzazione della prognosi infiltrativa, laddove sia venuta a conoscenza di circostanze suscettibili di estinguere o attenuare il pericolo di condizionamento mafioso.”. 

Per il Consiglio di Stato, infatti, non è corretto ipotizzare che il decorso del termine annuale produca automaticamente la perdita di efficacia del provvedimento interdittivo, tanto da considerarsi tamquam non esset, dovendosi, invece, ragionevolmente attribuirsi a tale scadenza l’effetto (strumentale e procedimentale) di imporre all’Autorità prefettizia il riesame della vicenda complessiva.

Solo così sarà possibile verificare la persistenza di quei sintomi di condizionamento dai quali era stato dedotto il pericolo infiltrativo e eventualmente aggiornarsi l’originaria prognosi interdittiva, rimanendo coerenti con l’esigenza di non cristallizzare acriticamente la durata del provvedimento interdittivo e commisurarla, viceversa, alla reale natura ed intensità dell’esigenza preventiva.

Ragionando diversamente, ha ulteriormente osservato il Consiglio di Stato, “si imporrebbe alla Prefettura – cui sarebbe precluso determinare, con la sua inerzia, lacune temporali nella frontiera che l’interdittiva erige all’accesso dell’impresa contaminata o contaminabile ai rapporti con la P.A. – di procedere costantemente (o, almeno, al decorso del termine annuale) alla verifica della persistenza dei presupposti per la protrazione del regime inibitorio, anche quando nessun elemento nuovo (tale, cioè, da giustificare la sua revisione) si sia verificato (o sia stato addotto dal soggetto interessato), con la conseguente ineluttabilità della sua conferma.”.

Leggi la sentenza n. 8309/2021

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