La V sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2013 del 21 aprile 2015 ha confermato il proprio orientamento secondo il quale le sopravvenute difficoltà finanziarie possono legittimamente fondare provvedimenti di ritiro in autotutela di procedure di gara, benché queste siano giunte all’aggiudicazione definitiva e fino a che il contratto non sia stato stipulato.