Soccorso istruttorio e prezzo più basso dell’indicato nel bando: il Consiglio di Stato chiarisce la corretta applicazione del principio di proporzionalità

Con la sentenza n. 2973 del 19 giugno 2017, il Consiglio di Stato, ha riconosciuto la legittimità dell’aggiudicazione di un appalto, in cui una delle Imprese partecipanti ad una gara di forniture aveva indicato  un prezzo più basso rispetto a quello prestabilito dal bando di gara per uno dei prodotti oggetto di offerta.

Col primo motivo di appello, infatti, la Società ricorrente aveva dedotto la concorrente violazione dell’art. 83 d.lg.s n. 50/2016 e dell’art. 26 del bando, lamentando l’errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’avallare il comportamento dell’impresa aggiudicataria che non ha rispettato i prezzi minimi di ogni singolo prodotto come previsti nella lex specialis.

A fronte di tale eccezione, tuttavia, nella decisione n. 2973 si è precisato come  “”(…) Correttamente il Tar ha valorizzato, in via ermeneutica, l’applicazione del principio di proporzionalità, sì da ritenere che il discostamento (oltretutto in minus) del singolo prezzo offerto da quello minimo prescritto dal bando non comportasse affatto l’automatica esclusione dell’offerente. (…), con la conseguenza –  debitamente evidenziata – per cui “”(…) Nel rinnovato ruolo assegnato all’istituto del soccorso istruttorio come disciplinato dal nuovo codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante ha il potere-dovere (cfr. artt. 83 e ss. d.lgs. n. 50/2016) di sanare la discrasia relativa ad una singola voce del prezzario, dal momento che il soccorso, limitato ad un solo addendo dell’offerta economica, non compromette l’affidabilità complessiva dell’offerta né altera la par condicio (…)””.

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