Ubicazione di discariche e fascia di rispetto di 150 metri dai corsi di acqua

La decisione n. 6013 del Consiglio di Stato pubblicata il 14 luglio 2022, nell’esaminare la controversia circa la valutazione positiva di compatibilità ambientale, espressa da una Regione in ordine al progetto di un impianto di discarica per rifiuti inerti, da realizzare su sito distante 50 metri da un corso d’acqua indicato nell’elaborato della Rete Ecologica nazionale, ha offerto la possibilità di chiarire la portata e i limiti delle prescrizioni in materia di distanze dai corsi d’acqua contenute nel D.Lgs. n. 36/2003 (attuativo della Direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti) in relazione ad aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ossia il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nello specifico, infatti, gli appellanti avevano sostenuto che la discarica di cui al progetto avrebbe violato, stante la prossimità ad un corso d’acqua, la prescrizione di cui all’Allegato 1 punto 1.1. del D.Lgs. n. 36/2003, inerente all’ubicazione dei siti.

Ed invero tale disposizione stabilisce che “Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in: (…) Aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (…)”.

Analizzando il richiamato Codice dei beni culturali e del paesaggio, tuttavia, il Consiglio di Stato ha sottolineato che l’art. 142 del Decreto offre tutela, tra l’altro, a “c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.

La fascia di rispetto di 150 metri che il Legislatore ha individuato in materia di ubicazione di discariche, quindi, fa riferimento non a qualsiasi corso d’acqua, per quanto inserito nella Rete Ecologica nazionale, ma solo a quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

Poichè, dunque, nella fattispecie sottoposta all’esame del Consiglio di Stato non è stata data alcuna prova del fatto che il corso d’acqua di cui si discuteva avesse natura pubblica ne è disceso che la fascia di rispetto di 150 metri prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio non potesse trovare applicazione nel caso di specie.

La domanda degli appellanti, quindi, ha sul punto meritato rigetto, tanto più che la Regione appellata ha potuto vieppiù dimostrare come la distanza del sito della discarica a 50 metri dal corso d’acqua indicato nell’elaborato della Rete Ecologica rispettasse anche lo specifico vincolo istituito dal Piano Regolatore Generale per i corsi d’acqua diversi da quelli tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Leggi la sentenza del Consiglio di Stato n. 6013/2022

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